Cerca:
Gen 26 2026

Crediti d’imposta ADR: al via la corsa ai crediti d’imposta. Scadenza fissata al 31 marzo 2026

Non solo efficienza, ma un risparmio fiscale concreto: le procedure di mediazione concluse nel 2025 aprono le porte a importanti incentivi fiscali. Ecco come orientarsi tra massimali e modalità di invio sulla piattaforma ministeriale.

 

Il panorama della risoluzione alternativa delle controversie si arricchisce di un tassello fondamentale per cittadini e imprese, disciplinato dall’art. 20 del D. Lgs. n. 28/2010, così come modificato dalla c.d. “Riforma Cartabia” e attuato dal DM 1 agosto 2023.

 

Si tratta dell’istituto del credito di imposta che, nello spazio temporale che va dall’ 1 gennaio al 31 marzo di ogni anno, può essere chiesto in relazione ai procedimenti di mediazione conclusi nel corso dell’anno fiscale precedente.

 

Con l’avvicinarsi della scadenza del 31 marzo 2026, l’attenzione si sposta sulle agevolazioni fiscali legate alle procedure concluse nel corso dell’anno 2025.

 

Il sistema dei crediti d’imposta, introdotto per incentivare il ricorso alle ADR, rappresenta oggi una leva economica significativa, capace di ridurre sensibilmente i costi del contenzioso.

 

Analizziamo qui i punti chiave della normativa per permettere ai professionisti di assistere, al meglio, i propri clienti in questa finestra temporale, con l’avvertenza che il rispetto di detto periodo di tre mesi è previsto a pena di decadenza e di inammissibilità della domanda.

 

I pilastri dell’incentivo: massimali e cumulabilità

L’architettura dei bonus è strutturata per premiare la risoluzione stragiudiziale, in funzione del tipo di procedura ed esito della stessa. I criteri cardine da tenere presenti sono:

  • Soglia per procedura: ogni singola pratica può generare un credito di imposta, commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo, pari, nel massimo, a 600 euro (in caso di esito favorevole della procedura) o a 300 euro, in caso contrario;
  • In caso di mediazione obbligatoria o demandata dal Giudice: il credito di imposta, sempre entro il limite complessivo di € 600,00, in caso di esito positivo, ovvero di € 300,00, in caso di esito negativo, viene riconosciuto anche a fronte dei compensi versati al proprio avvocato per l’assistenza in mediazione;
  • Plafond annuale, in caso di più procedure di mediazione, nell’arco dello stesso anno: le persone fisiche possono beneficiare di crediti di imposta fino a un massimale annuo di € 400 euro mentre le persone giuridiche sino a un massimale annuo di ben 24.000,00 euro;
  • Ulteriore credito di imposta: spetta alla parte che ha versato il contributo unificato, entro il limite dell’importo versato e fino alla concorrenza massima di 518 euro, nel caso in cui l’accordo in mediazione abbia, come effetto conseguente, l’estinzione di un giudizio pendente.

 

Rigore procedurale e tracciabilità: i requisiti per l’accesso

L’ottenimento del beneficio è strettamente subordinato al puntuale rispetto delle regole della procedura: maggiore è l’aderenza ai protocolli normativi, più agevole sarà l’iter di riconoscimento del credito.

 

Un aspetto cruciale riguarda le modalità di pagamento: le somme delle indennità, dovute all’Organismo di Mediazione e quelle relative ai compensi dei legali devono essere versate (possibilmente con modalità tracciabili) dalle singole parti del procedimento di mediazione, le quali, poi, dovranno aver cura di conservare la relativa documentazione (ordini di bonifico, copia degli assegni, ricevute di pagamento, fatture ecc.), da allegare alla richiesta di riconoscimento del credito d’imposta.

 

Esempi Pratici di Calcolo

Di seguito si riportano alcuni possibili scenari per chiarire meglio l’applicazione dei crediti di imposta (calcolati pro quota per ciascuna parte).

 

Esempio 1: Mediazione obbligatoria con accordo
Ogni parte ha versato 500 € di indennità all’Organismo e 800 € di compenso all’avvocato, per l’attività in mediazione

Voce

Importo Versato

Credito Massimo

Credito Attribuito

Indennità Organismo

500 €

600 €

500 €

Compenso Avvocato

800 €

100 €

Totale cumulabile

1.300 €

Max 600 €/proc.

600 €

 

Esempio 2: Mediazione obbligatoria senza accordo

Ogni parte ha versato 500 € di indennità all’Organismo e 800 € di compenso all’avvocato, per l’attività in mediazione

Voce

Importo Versato

Credito Massimo

Credito Attribuito

Indennità Organismo

500 €

600 €

300 €

Compenso Avvocato

800 €

≠≠ €

Totale cumulabile

1.300,00 €

Max 600 €/proc.

300 €

N.B.: se l’importo versato all’Organismo, a titolo di indennità, fosse stato pari a € 200, anche in questo caso, la parte avrebbe la possibilità di recuperare altri 100 € a fronte delle spese sostenute per l’assistenza legale

 

Esempio 3: Mediazione volontaria con accordo

Ogni parte ha versato 500 € di indennità all’Organismo e 800 € di compenso all’avvocato, per l’attività in mediazione

Voce

Importo Versato

Credito Massimo

Credito Attribuito

Indennità Organismo

500 €

600 €

500 €

Compenso Avvocato

800 €

≠≠ €

≠≠ €

Totale cumulabile

1.300,00 €

Max 600 €/proc.

500 €

 

Esempio 4: Mediazione volontaria senza accordo

Ogni parte ha versato 500 € di indennità all’Organismo e 800 € di compenso all’avvocato, per l’attività in mediazione

Voce

Importo Versato

Credito Massimo

Credito Attribuito

Indennità Organismo

500 €

600 €

300 €

Compenso Avvocato

800 €

≠≠ €

≠≠ €

Totale cumulabile

1.300,00 €

Max 600 €/proc.

300 €

 

Esempio 5: Mediazione demandata dal Giudice con accordo che estingua il giudizio

Ogni parte ha versato 500 € di indennità all’Organismo, 800 € di compenso all’avvocato, per l’attività in mediazione. Una parte ha versato anche € 1.000,00 di contributo unificato

Voce

Importo Versato

Credito Massimo

Credito Attribuito

Indennità Organismo

500 €

€ 600

500 €

Compenso Avvocato

800 €

100 €

Contributo Unificato

1.000 €

518 €

518 €

Totale cumulabile

2.300,00 €

Max 1.118 €/proc.

1.118 €

 

Esempio 5: Mediazione demandata dal Giudice senza accordo e senza estinzione del giudizio

Ogni parte ha versato 500 € di indennità all’Organismo, 800 € di compenso all’avvocato, per l’attività in mediazione. Una parte ha versato anche € 1.000,00 di contributo unificato

Voce

Importo Versato

Credito Massimo

Credito Attribuito

Indennità Organismo

500 €

€ 600

300 €

Compenso Avvocato

800 €

≠≠ €

Contributo Unificato

1.000 €

518 €

≠≠ €

Totale cumulabile

2.300,00 €

Max 1.118 €/proc.

300,00 €

 

Esempio 6: Mediazione volontaria con accordo che estingua un giudizio già pendente

Ogni parte ha versato 500 € di indennità all’Organismo, 800 € di compenso all’avvocato, per l’attività in mediazione. Una ha versato anche € 1.000,00 di contributo unificato

Voce

Importo Versato

Credito Massimo

Credito Attribuito

Indennità Organismo

500 €

600 €

500 €

Compenso Avvocato

800 €

≠≠ €

≠≠ €

Contributo Unificato

1.000 €

518 €

518 €

Totale cumulabile

2.300,00 €

Max 1.118 €/proc.

1.018 €

 

Procedura di Richiesta e Scadenze

 

La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma telematica del Ministero della Giustizia accessibile al link https://lsmap.giustizia.it/

  • Termine perentorio: per quest’anno, entro il 31 marzo 2026, in genere entro il 31 marzo di ogni anno;
  • Requisito temporale: per quest’anno, le procedure devono essersi concluse nel corso dell’anno 2025, in generale entro l’anno fiscale precedente a quello della richiesta di riconoscimento del credito d’imposta;
  • Decadenza: il mancato rispetto della scadenza del 31 marzo comporta la perdita irrimediabile del beneficio.

Si raccomanda di verificare tempestivamente le pratiche concluse nel 2025 e di assicurarsi di possedere tutta la documentazione necessaria (fatture e verbali, documentazione relativa ai pagamenti effettuati ecc.) e di tutti i dati richiesti dalla piattaforma e che sarà necessario inserire.

 

Attenzione: per eventuali dubbi o necessità di supporto, la Segreteria della Fondazione Forense di Monza è sempre lieta di essere di aiuto!

 

Fonte: Avv. Vittorio Sala

Condividi