
La partecipazione delle parti all’incontro di mediazione
La procedura di mediazione consente di addivenire ad un risultato soddisfacente ed ad un accordo duraturo ove tutte le parti collaborino con un lavoro di squadra.
La presenza personale delle parti
In particolar modo, per raggiungere tale risultato, fondamentale è la presenza personale delle parti, poiché, al di là delle pretese giuridiche espresse, è solo facendo emergere i loro interessi ed i loro bisogni che il Mediatore, ripristinando una comunicazione interrotta, può facilitare un percorso che consenta la gestione complessiva del conflitto.
La preziosa presenza del legale non può, pertanto sostituire, semplicemente, quella della parte, portatrice dei reali interessi sottesi. E’ la parte personalmente, inoltre, che attraverso l’empowerment, viene responsabilizzata sulla sue scelte anziché affidare a terzi il suo destino futuro.
La procura sostanziale ed i giustificati motivi
Il legislatore, anche alla luce dell’esperienza maturata dall’entrata in vigore del D.Lgs 28/10 e dalle successive pronunce giurisprudenziali sul punto, ha, pertanto, disciplinato nel novellato art. 8.comma 4 e 4 bis tale aspetto precisando che “le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione“ e che solo “in presenza di giustificati motivi” può essere delegato un rappresentante “a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia”.
L’Avvocato, dovrà, dunque, in primo luogo, valutare la reale sussistenza dei giustificati motivi che impediscono al suo assistito di partecipare all’incontro ( riducendo le probabilità di esito positivo) e che potranno essere presi in considerazione dal Giudice adito nel caso in cui la procedura dovesse concludersi con esito negativo e con successivo giudizio.
Ove tali motivi dovessero sussistere, la parte può, appunto, delegare altri alla partecipazione dell’incontro e, extrema ratio, delegare anche il suo stesso legale (poiché ciò non è auspicato ma nemmeno escluso) che deve però essere pienamente a conoscenze dei fatti oltre le questioni giuridiche.
In tal caso, pertanto, il legale dovrà essere munito di idonea procura che attribuisca tutti i poteri sostanziali, non essendo idonea la procura alle liti e così come precisato nella Sentenza della Corte di Cassazione 8473/19 e ribadito successivamente (ad es. Sent. Cass. Civile n. 14676 /25).
In difetto di una procura che attribuisca rappresentanza sostanziale ma che abbia mero valore processuale, come da successiva giurisprudenza di merito, il legale non può disporre dei diritti oggetto di mediazione (Sent. C. App. Milano Sez. Impresa 25.6.25).
Il ruolo del legale nella procedura di mediazione
Merita di essere ricordato che, nell’ambito della procedura di mediazione, l’Avvocato riveste un ruolo particolare, come si suol dire non “avversariale” e che, richiamando il citato D.Lgs 28/10 all’art. 8 comma 6, “le parti e gli Avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse”.
Tale dovere di collaborazione è quello che consente, nell’ambito del lavoro di squadra, di raggiungere un risultato soddisfacente per tutti e, come si suol dire, un accordo win/win.
In particolare modo, il ruolo del legale è evidenziato anche dalla nota Sentenza della Corte di Cassazione n. 8473/19 ove si ricorda che emerge una nuova figura professionale poiché all’Avvocato esperto in tecniche processuali che “rappresenta” la parte nel processo, si deve affiancare l’Avvocato esperto in tecniche negoziali che “assiste” la parte nella procedura di mediazione.
La predetta sentenza precisa che tale ruolo del legale necessita di “ulteriori competenze di tipo relazionale ed umano, inclusa la capacità di intendere gli interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche avanzate”.
In conclusione, la riuscita della procedura di Mediazione è determinata, oltre che dal ruolo del mediatore professionista, dalla competente ruolo svolto in maniera collaborativa da parte dei legali delle parti che avranno cura anche di informare le stesse ei requisiti della procedura e dell’importanza del contributo e della partecipazione e delle medesime ad ogni incontro.
Fonte: Avv. Laura Thea Cerizzi
