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Mag 21 2026

Rubrica “Chiedilo alla Fondazione” – Limiti dell’autonomia privata e responsabilità dell’Avvocato certificatore in sede di conciliazione

L’accordo in mediazione può “scavalcare” la legge?


Quesito ricevuto:
“Due parti hanno stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo e al termine dei primi quattro anni il proprietario, pur non rientrando in una delle ipotesi previste dalla legge, comunica il recesso.
Le parti stipulano quindi un nuovo contratto annuale ad uso transitorio senza che ne sussistano le condizioni di legge con un canone superiore al precedente.
Alla fine dell’anno il proprietario comunica la cessazione del nuovo contratto e la parte conduttrice dichiara nullo il contratto transitorio per contrarietà alle norme imperative di legge.
Le parti vanno in mediazione e intendono raggiungere un accordo per effetto del quale stabiliscono un termine di durata extra legem e quindi con cessazione del contratto prescindendo dalla durata prevista per legge con la possibilità di continuare ad utilizzare l’immobile per due anni.
Poiché per essere dotato di valore esecutivo ai fini della consegna e rilascio l’accordo deve essere firmato dagli avvocati che attestino la non contrarietà a norme imperative di legge si pone il quesito se un tale tipo di accordo sia praticabile oppure no.”

Il Dubbio: Si può firmare un accordo che preveda una durata del contratto diversa da quella stabilita dalla legge, solo perché le parti sono d’accordo in mediazione?

Il Rischio: Un accordo nullo che non resisterebbe al vaglio giudiziale

 

Limiti dell’autonomia privata e responsabilità dell’Avvocato certificatore in sede di conciliazione

La pratica quotidiana della mediazione civile e commerciale offre spunti preziosi per riflettere sui confini dell’autonomia negoziale delle parti, sancita dall’art. 1322 c.c. e, però, temperata dall’obbligo del rispetto delle norme imperative e delle disposizioni di ordine pubblico.

Anche la stipulazione di un accordo, nell’ambito di un procedimento di mediazione, non si sottrae a dette limitazioni, se non altro perché l’art. 12, comma 1, del d. lgs. 28/2010 prevede che, quando le parti sono assistite da un avvocato, la sottoscrizione, da parte dei legali, senza la quale l’accordo non potrebbe acquisire la qualità di titolo esecutivo, è finalizzata ad attestare e certificare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico (mentre, quando le parti non sono assistite da legali o questi si rifiutano di sottoscrivere il verbale, la competenza spetta al Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione ha sede l’Organismo, sempre, peraltro, allo stesso fine).

Un accordo conciliativo, anche se raggiunto alla fine di un procedimento di mediazione, svolto secondo le regole di cui al D. Lgs. 28/2010, non può, quindi, sottrarsi al rispetto dei vincoli e dei limiti di cui abbiamo detto sopra, pena:

  • l’impossibilità di acquisire efficacia di titolo esecutivo (salvo che i legali, pur consapevoli della sua contrarietà a norme imperative o a disposizioni di ordine pubblico, non ritengano di assumersi la responsabilità professionale [art. 1176 c.c.] e deontologica [art. 9 del Codice Deontologico Forense] di, comunque, sottoscriverlo);
  • il rischio di essere, in ogni caso, successivamente invalidato (o nel suo complesso o limitatamente alle clausole non rispettose dei vincoli di cui sopra, che verrebbero sostituite dalle disposizioni di legge).

Ciò posto e venendo più nel concreto al nostro caso, il fatto che la libertà contrattuale delle parti, anche in sede di mediazione, sia, comunque, vincolata al rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico, impedisce (pena i rischi di cui abbiamo sopra detto) di stipulare (in assenza di concreti presupposti legittimanti una locazione di tipo transitorio) un contratto di locazione con durata inferiore a quella legale (cioè: 4 + 4 per i contratti ad uso abitativo; 6 + 6 per i contratti ad uso commerciale-industriale-artigianale e/o professionale; 9 + 9 per i contratti ad uso alberghiero).

Con riferimento al caso specifico, peraltro, si impone una ulteriore precisazione perché, se è vero quanto sin qui detto, è altrettanto vero che la giurisprudenza di merito riconosce, in modo pressoché unanime, la piena validità di un accordo di risoluzione consensuale anticipata di un contratto di locazione, rispetto alla sua scadenza legale, a condizione che:

  • l’accordo sia successivo alla stipula del contratto e non sia stato previsto, ab origine, come clausola elusiva (come sembrerebbe essere nel caso di specie, dove preesiste un contratto di locazione, invalido come contratto transitorio, non sussistendone i presupposti, ma valido come contratto di durata legale);
  • l’accordo sia espresso in forma scritta;
  • la volontà delle parti [..] sia inequivocabilmente rivolta a sciogliere il vincolo contrattuale.

A condizione che siano rispettati i requisiti e le condizioni sopra indicati, la mediazione sembra rappresentare il contesto più idoneo e legittimo per la formulazione di un accordo di risoluzione consensuale anticipata di un contratto di locazione, potendo tale volontà essere formalizzata in un documento (verbale di accordo) destinato ad avere valore di titolo esecutivo.

La mediazione, così, ancorata a principi di legalità, si afferma come strumento principe per la rapida ed efficiente soluzione dei conflitti.

 

Fonte: Avv. Vittorio Sala

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