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Mag 27 2026

La convocazione in mediazione: profili di regolarità e rischi di revocatoria del decreto ingiuntivo

 

Premessa

In un contesto di crescente ricorso alla mediazione come strumento di deflazione del contenzioso civile e commerciale, una recente sentenza ha evidenziato la necessità di fare chiarezza sulle prassi operative per evitare nullità procedurali. Questo contributo analizza i requisiti formali della convocazione, con focus sulle ipotesi di irregolarità che comportano la revocatoria del decreto ingiuntivo monitorio.

Requisiti formali della convocazione

Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 (come modificato), la convocazione in mediazione deve essere inviata a tutte le parti costituite nel giudizio, inclusi sia il rappresentato che il procuratore speciale (avvocato). L’invio esclusivo all’avvocato, pur comune in pratica, non integra automaticamente la forma richiesta se manca la diretta comunicazione al destinatario sostanziale.
Tale irregolarità configura una violazione del contraddittorio, rendendo il tentativo di mediazione invalido e, di conseguenza, il successivo decreto ingiuntivo revocabile ex art. 650 c.p.c. La giurisprudenza di merito (es. Trib. Tivoli) ha ribadito che la mera notifica al difensore non sana il vizio, configurando un onere formale inderogabile.

Impatti pratici e strategie correttive

• Rischio per il creditore: Il giudice dell’opposizione può accogliere l’istanza di revoca se rileva l’assenza di una convocazione “effettiva e completa”.


• Prassi consigliate:
1. Invio contemporaneo via PEC, se disponibile altrimenti con raccomandata previa emissione del certificato di residenza aggiornato, a parte e avvocato.
2. Verifica dei recapiti aggiornati dal fascicolo di causa.
3. Documentazione probatoria dell’avvenuta ricezione.

Conclusioni

La regolarità della convocazione non è un mero adempimento burocratico, ma condizione di validità del processo. Operatori del diritto sono invitati ad adottare protocolli standardizzati per mitigare rischi di impugnazione.

 

 

Fonte: Avv. Antonio Erba

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