
Persona Giuridica e partecipazione alla Mediazione – Cassazione Civile – Ordinanza 21405/23.06.2026
L’ art. 8.4 D.Lgs. 28/2010
L’ art. 8.4 D.Lgs. 28/2010 – presupponendo che il dialogo diretto ed il confronto informale siano determinanti per condurre a una composizione degli opposti interessi – prevede che le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione e che solo in presenza di giustificati motivi [1] può esservi delega ad un rappresentante, a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia, conferita mediante atto sottoscritto con firma non autenticata, recante gli estremi del documento di identità del delegante.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche è specificato che questi partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.
Occorre distinguere:
– la procura alle liti, con la quale si conferisce mandato all’avvocato per essere assistiti e rappresentati nella procedura di mediazione;
– la delega (procura sostanziale) con la quale invece si autorizza un terzo o il proprio avvocato [2] a negoziare, proporre soluzioni conciliative, aderire alle proposte del mediatore e firmare l’accordo transattivo [3].
L’ordinanza Cassazione 21405 / 23.06.2026 è resa nell’ambito di contenzioso ove, nel relativo procedimento di mediazione, anziché il legale rappresentante della persona giuridica, sono comparsi una dipendente delegata a “presenziare” e il difensore delegato ad “assistere” ed è stato conseguentemente ravvisato difetto di valida di delega (procura sostanziale) per la persona giuridica e quindi si è ritenuto non validamente esperito il procedimento di mediazione e non avverata la condizione di procedibilità.
Con la menzionata ordinanza viene ribadito:
– che la partecipazione della parte alla mediazione si realizza, per quanto in particolare rileva per le persone giuridiche, con la presenza di un soggetto delegato, a conoscenza dei fatti di causa e munito dei necessari poteri per la reale disponibilità dei diritti controversi, fermo restando che la procura non deve necessariamente, essere conferita con riferimento alla singola controversia, purché attribuisca poteri sostanziali effettivi;
– che allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferire tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali e quindi deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia;
– che, nella comparizione avanti al mediatore, la parte può anche farsi sostituire dallo stesso difensore al quale ha conferito procura alle liti, munito però anche di apposita delega (procura sostanziale): la presenza del solo difensore, privo di rappresentanza sostanziale, non è sufficiente per soddisfare la condizione di procedibilità; rileva non certo l’identità professionale del soggetto, ma il titolo in forza del quale egli partecipa;
– che la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata già all’esito del primo incontro (quando una o entrambe le parti dichiarino la propria indisponibilità a proseguire nel percorso conciliativo) ove però il primo incontro si sia svolto con la rituale partecipazione delle parti, personalmente o mediante rappresentanti effettivi; la dichiarazione della parte ritualmente comparsa non può sanare la partecipazione irrituale dell’altra;
– che la partecipazione alla mediazione, anche quando avvenga tramite un rappresentante della persona giuridica o tramite il difensore, esige pur sempre il conferimento di poteri rappresentativi sostanziali effettivi, tali da consentire al delegato non una mera presenza formale all’incontro, bensì una reale interlocuzione con il mediatore e con la controparte, funzionale alla possibile composizione della lite;
– che non può ritenersi sufficiente una delega limitata a “presenziare” (con quindi legittimazione alla fisica comparizione all’incontro) o una delega limitata ad “assistere” (con legittimazione di attività di supporto, affiancamento, informativa) formule che, di per sé, non implicano il potere di mediare, conciliare, valutare soluzioni conciliative, fare concessioni o accettare proposte o comunque disporre dei diritti oggetto della controversia;
– che dunque ove anche sussista legittimazione per “presenziare” ovvero per “assistere”, la presenza è solo apparente, difettando in tali casi una reale disponibilità dei diritti in lite, quale vero requisito richiesto dalla legge, affinché si abbia procedimento di mediazione validamente esperito.
Fonte: Avv. Vittorio Gerosa
